Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

L’assegno di maternità dei comuni è una prestazione concessa dai Comuni e pagata direttamente dall’INPS. Per ottenere l’assegno è necessario presentare domanda negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento (in questo caso, il minore deve avere età non superiore ai 6 anni o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

L’assegno può essere richiesto dalla madre non lavoratrice oppure dalla madre lavoratrice che non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità.

Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. Per il 2022 l’assegno ammonta a 354,73 € mensili, vale a dire 1.773,65 € complessivi, poiché è concesso per cinque mensilità. Il valore ISEE massimo da non oltrepassare per poter presentare richiesta è di 17.747,53 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Requisiti

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:

  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

Il limite relativo al modello ISEE è pari a 17.747,58 €.