Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
La domanda per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata direttamente presso il Tribunale competente tramite ricorso effettuato dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente o comunque dalla rete familiare.
Qualora ciò non sia possibile, ma si renda necessario intervenire a tutela della persona, il ricorso è presentato dal responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.